Alle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale che nell'arco di tempo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, utilizzando almeno parzialmente maestranze e fattori produttivi, attuino progetti di riconversione industriale con riferimento ad attivita' riguardanti la pesca, la nautica da diporto, il turismo, approdi per il traffico di cabotaggio o approdi specializzati, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, esplorazioni marine per lo sfruttamento di risorse minerarie e alimentari, analisi di fattori climatici e geologici, costruzioni di nuove strumentazioni dirette alla prevenzione e alla tutela ambientale del mare, volti a migliorare l'efficenza operativa dei traffici e/o del sistema industriale nazionale, sempreche' dalla riconversione derivi una riduzione effettiva ed irreversibile di capacita' produttiva del settore della costruzione, riparazione navale e demolizione, possono essere concessi dal Ministro della marina mercantile contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per:

  • a)servizi di consulenza per i lavoratori, inclusi i versamenti effettuati per la creazione di cooperative di lavoro e di piccole imprese;
  • b)riqualificazione professionale dei lavoratori;
  • c)investimenti relativi alla creazione, allo sviluppo e all'adeguamento delle nuove attivita' economiche nei settori di cui al primo periodo del presente comma;
  • d)creazione o sviluppo di servizi comuni a piu' imprese;
  • e)promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi. La percentuale di cui al comma 1 e' elevata al 70 per cento per le imprese ubicate nel Mezzogiorno. Il contributo e' concesso sulla base di piani definiti a livello aziendale o interaziendale che devono essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del Comitato di cui all'articolo 23. Le modalita' di erogazione del contributo di cui al presente articolo sono fissate con decreto del Ministero della marina mercantile da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 21 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art13 · fonte del testo

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