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Per la remunerazione dell'aumento della produttivita' del personale postelegrafonico sono stanziate le seguenti somme:

  • a)per il periodo 1 febbraio - 30 giugno 1978, L. 23.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 2.326.540.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
  • b)per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1978, L. 65.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 6.203.260.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
  • c)per l'anno 1979 L. 157.340.000.000, di cui L. 19.340.000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e L. 10.800.000.000, di cui L. 1.160.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.1 Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera c) del precedente comma potranno essere aumentate in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unita' di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui il premio viene corrisposto; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti e' maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unita' di personale. I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche nel rapporto fra traffico e personale, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 marzo 1980

1

La L. 24 marzo 1980 ha disposto (con l'art.1) che:" Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono elevate a L. 195.340.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui L. 31.34000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio, ed a L. 12.750.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui L. 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio."

Testo in vigore dal 15 aprile 1980 al 8 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 aprile 1980

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1979 al 15 aprile 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 marzo 1980

    La L. 24 marzo 1980 ha disposto (con l'art.1) che:" Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono elevate a L. 195.340.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui L. 31.34000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio, ed a L. 12.750.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui L. 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;49~art2 · fonte del testo

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