Per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente articolo 1, e' costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da cinque presidenti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano interessate agli argomenti indicati nell'ordine del giorno. A norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il piano di cui al precedente articolo 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo articolo 4 sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province. Ai lavori del Comitato possono partecipare i sottosegretari di Stato su delega dei Ministri e gli assessori competenti su delega dei presidenti delle regioni. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti. Lo schema del piano, previo esame del CIPE, e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari. Il piano generale dei trasporti e' approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 23 giugno 1984

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 524/1988

    Parametro
    5 maggio 1988

    L'"intesa" raggiunta tra lo Stato e le Province autonome nella fase di predisposizione del piano generale dei trasporti è vincolante anche nelle successive fasi di approntamento dello schema di piano e di approvazione del piano, nel senso che eventuali modifiche non possono che sottostare ad una nuova "intesa". (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, l. 15 giugno 1984 n. 245, sollevata dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 17 e 18, 14, comma primo, e 16 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, assumendo la recessività dell'intesa nelle fasi successive a quella di predisposizione del piano).

    Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 2 Elaborazione del piano generale dei trasporti · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-06-15;245~art2 · fonte del testo

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