Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta, per due volte consecutive, da parte delle Commissioni provinciali di cui all'art. 4, si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione, a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del prodotto, da effettuarsi dal veterinario competente per territorio o da altro veterinario incaricato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Tuttavia, le Commissioni di visita, qualora lo ritengano necessario, possono sottoporre a nuova visita detti riproduttori, anche successivamente al periodo di cui sopra.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art8 · fonte del testo

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