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Miscellanea
Disposizioni
Legge 16 ottobre 1954, n. 1051
Disposizioni concernenti la monta equina
- Aggiornato al
- 17 novembre 1954
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina deve munirsi…
- Art. 2Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicati: nome, cognome e domicilio del…
- Art. 3Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono: che la stazione sia ubicata in…
- Art. 4Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominate dal Ministro…
- Art. 5L'ammontare della quota, da porsi a carico dei possessori di cavalli e asini stalloni…
- Art. 6I cavalli e gli asini stalloni riformati dalla Commissione di cui all'art. 4, debbono…
- Art. 7Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente…
- Art. 8Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta, per due volte consecutive, da…
- Art. 9La concessione dell'attestato di approvazione per i cavalli e gli asini stalloni puo'…
- Art. 10Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina, senza essere munito…
- Art. 11Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni, non visitati o…
- Art. 12In caso di recidiva, o comunque di ricaduta, anche se, per il fatto precedente, vi sia…
- Art. 13Qualora le condizioni di cui precedente art. 3 vengano meno, oppure quando il gestore…
- Art. 14Un decimo delle ammende di cui agli articoli 10, 11 e 12, e' devoluto ad un fondo…
- Art. 15Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' ad emanare il regolamento per…
