Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Commissione provinciale di visita, di cui all'art. 4, puo' essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere - a qualsiasi titolo - maschi equini interi di eta' superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto, che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.

Testo vigente dal 17 novembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1051~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari