Art. 9
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[1]((Tra le somme addebitate alle Amministrazioni di cui al sesto comma dell'art. 7 e quelle ad esse accreditate giusta l'ultimo comma dell'art. 8, sara', a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto al conguaglio la relativa liquidazione finanziaria fra le Ferrovie stesse e ciascuna Amministrazione interessata sara' effettuata in conformita' degli accordi che saranno stabiliti fra le parti.
[2]Nei confronti del personale passato al Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, restandovi fino alla cessazione dal servizio, il conguaglio di cui al precedente comma sara' da effettuarsi limitatamente al periodo successivo al 1 luglio 1921, sia per quanto concerne i versamenti fatti dal Ministero stesso al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, sia per quanto concerne i pagamenti di pensioni ed assegni annessi effettuati dal citato Fondo pensioni per conto del suddetto Ministero, considerando compensati gli interessi relativi alle due partite di debito e credito)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 febbraio 1949, n. 48
2La L. 14 febbraio 1949, n. 48 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 23 marzo 1949 al 22 dicembre 2008
