Art. 9
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Tra le somme addebitate alle singole Amministrazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e quelle ad esse accreditate come all'ultimo comma dell'art. 8, sara', a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto a conguaglio. La relativa liquidazione finanziaria tra le Ferrovie stesse e ciascuna Amministrazione interessata sara' effettuata in conformita' agli accordi che saranno stabiliti tra le parti.
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 23 marzo 1949
