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[1]((Le pensioni ed i sussidi per una sola volta, da assegnare per cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, che in base all'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742, siano, stati o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciale disposizione di legge, mantenendo l'iscrizione al Fondo pensioni anzidetto, ed i relativi assegni di riversibilita' continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato in base alle norme che regolano il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

[2]Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilita' fisica, come sulle altre cause di cessazione dal servizio, per il personale di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle pensioni del personale statale.

[3]L'importo delle pensioni o sussidi e degli assegni annessi di cui al primo comma del presente articolo, viene ripartito a cura delle Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e l'altra Amministrazione statale presso la quale il personale ha prestato servizio. La ripartizione e' fatta in proporzione della durata dei servizi utili resi rispettivamente alle Ferrovie dello Stato ed all'altra Amministrazione calcolando tale durata a mesi interi e trascurando le frazioni di mese.

[4]Il pagamento di tali pensioni e' effettuato per ogni pensionato su ruolo e libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intero importo della pensione e degli assegni annessi, salvo rimborso al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.

[5]Le pensioni ed i sussidi per una sola volta assegnati o da assegnare per cessazione dal servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, nonche' gli assegni annessi, sono ripartiti tra il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e l'altra Amministrazione a norma del terzo comma del presente articolo ed il pagamento delle due quote continua ad essere effettuato col ruolo gia' emesso da parte delle Ferrovie dello Stato per le pensioni gia' assegnate e mediante un unico ruolo ed un unico libretto per quelle da assegnare.

[6]Le somme anticipate dal Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato per conto di altre Amministrazioni statali sono addebitate a queste ultime insieme con gli interessi relativi.

[7]Per quanto riguarda il personale passato al Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ed ivi rimasto lino alla cessazione dal servizio, la ripartizione degli assegni di quiescenza non ha luogo rimanendo detti assegni a totale carico del bilancio del Ministero suddetto.

[8]Per il personale che, gia' passato al Ministero dei lavori pubblici in base al citato decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, fu successivamente comunque restituito alle Ferrovie dello Stato, non si fa luogo alla ripartizione degli assegni di quiescenza, restando i medesimi a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, a favore del quale vengono acquisite le ritenute ordinarie e straordinarie effettuate a detto personale durante il servizio prestato presso il Ministero dei lavori pubblici ed i relativi contributi amministrativi versati dal Ministero stesso.

[9]Per il personale che, giu' passato al Ministero dei lavori pubblici in base al suddetto regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262 ha fatto successivamente passaggio ad altra Amministrazione dello Stato, il servizio prestato presso il Ministero dei lavori pubblici si considera, ai fini della ripartizione della spesa della pensione, come prestato alle Ferrovie dello Stato, e si applicano le disposizioni di cui al precedente terzo comma ed agli articoli 8 e 9)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 febbraio 1949, n. 48

2

La L. 14 febbraio 1949, n. 48 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 23 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 marzo 1949

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1940 al 23 marzo 1949. 180 parole tolte, 381 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Tutte le pensioni eaggiunto: Le pensioni ed i sussidi per una sola voltaaggiunto: , da assegnare per cessazioni dal serviziotolto: , successive all'entrata in vigore della presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al Fondo pensioni tolto: ferroviario aggiunto: per il personale delle Ferrovie dello Stato, che in base all'art. 5 della legge aggiunto: 23 luglio 1914, n. 742 tolto: del 23 luglio 1914, sianoaggiunto: , siano, stati o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciale disposizione di leggeaggiunto: , mantenendo l'iscrizione al Fondo pensioni anzidetto, tolto: e aggiunto: ed i relativi assegni di riversibilita' continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato tolto: con le norme contenute nella legislazione sulle pensioni aggiunto: in base alle norme che regolano il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilita' fisica, come sulle altre cause di cessazione tolto: dall'attivita' di servizio aggiunto: dal servizio, per il personale di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle pensioni del personale statale.

L'importo delle pensioni o sussidi tolto: ed annessi caroviveri aggiunto: e degli assegni annessi di cui al tolto: 1° cumula aggiunto: primo comma del presente articoloaggiunto: , viene ripartito a cura delle Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni tolto: ferroviario aggiunto: per il personale delle Ferrovie dello Stato e l'altra Amministrazione statale presso la quale il personale ha prestato serviziotolto: , in ragione della somma globale degli stipendi di tabella organica percepiti dagli agenti prima e dopo il passaggio all'altra Amministrazione dello Stato, analogamente a quanto e' previsto nell'art. 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per il caso di passaggio di personale dalla Amministrazione dello Stato ad altri Enti o viceversaaggiunto: . La ripartizione e' fatta in proporzione della durata dei servizi utili resi rispettivamente alle Ferrovie dello Stato ed all'altra Amministrazione calcolando tale durata a mesi interi e trascurando le frazioni di mese.

Il pagamento di tali pensioni e' effettuato per ogni pensionato su aggiunto: ruolo e libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per tolto: l'intiero aggiunto: l'intero importo della pensionetolto: , ma su ruoli distinti da emettersi dal Ministero interessato per la parte a suo carico e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la parte a carico del proprio Fondo pensioni.

tolto: Fino all'attivazione dei due ruoli definitivi viene, a cura aggiunto: e degli assegni annessi, salvo rimborso al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Statotolto: , provveduto alla concessione di un acconto sull'intero importo della pensione mediante la emissione di un ruolo provvisorio unico, salvo rimborso al Fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.

Le pensioni tolto: e aggiunto: ed i sussidi per una sola volta assegnati o da assegnare per tolto: cessazioni aggiunto: cessazione dal servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, nonche' tolto: i relativi caroviveri aggiunto: gli assegni annessi, sono ripartiti tra il tolto: Tesoro ed il Fondo; pensioni delle ferrovie dello Stato aggiunto: Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e l'altra Amministrazione a norma del tolto: secondo aggiunto: terzo comma del presente articolo tolto: e aggiunto: ed il pagamento delle due quote tolto: e' effettuato mediante emissione di distinti ruoli da parte del Ministero interessato e dell'Amministrazione ferroviaria aggiunto: continua ad essere effettuato col ruolo gia' emesso da parte delle Ferrovie dello Stato per le pensioni gia' assegnate e mediante un unico ruolo ed un unico libretto per quelle da assegnare.

Le somme anticipate dal Fondo pensioni tolto: ferroviario aggiunto: per il personale delle Ferrovie dello Stato per conto di altre Amministrazioni statali sono addebitate a queste ultime insieme con tolto: gl'interessi relativi aggiunto: gli interessi relativi.

aggiunto: Per quanto riguarda il personale passato al Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ed ivi rimasto lino alla cessazione dal servizio, la ripartizione degli assegni di quiescenza non ha luogo rimanendo detti assegni a totale carico del bilancio del Ministero suddetto.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: Per il personale che, gia' passato al Ministero dei lavori pubblici in base al citato decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, fu successivamente comunque restituito alle Ferrovie dello Stato, non si fa luogo alla ripartizione degli assegni di quiescenza, restando i medesimi a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, a favore del quale vengono acquisite le ritenute ordinarie e straordinarie effettuate a detto personale durante il servizio prestato presso il Ministero dei lavori pubblici ed i relativi contributi amministrativi versati dal Ministero stesso.

aggiunto: Per il personale che, giu' passato al Ministero dei lavori pubblici in base al suddetto regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262 ha fatto successivamente passaggio ad altra Amministrazione dello Stato, il servizio prestato presso il Ministero dei lavori pubblici si considera, ai fini della ripartizione della spesa della pensione, come prestato alle Ferrovie dello Stato, e si applicano le disposizioni di cui al precedente terzo comma ed agli articoli 8 e 9.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 febbraio 1949, n. 48

    La L. 14 febbraio 1949, n. 48 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

urn:nir:stato:legge:1940-07-06;952~art7 · fonte del testo

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