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[1]Tutte le pensioni e sussidi per una sola volta da assegnare per cessazioni dal servizio, successive all'entrata in vigore della presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al Fondo pensioni ferroviario che in base all'art. 5 della legge n. 742 del 23 luglio 1914, siano stati o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciale disposizione di legge mantenendo l'iscrizione al Fondo pensioni anzidetto, e i relativi assegni di riversibilita' continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato con le norme contenute nella legislazione sulle pensioni delle Ferrovie dello Stato.

[2]Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilita' fisica, come sulle altre cause di cessazione dall'attivita' di servizio per il personale di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle pensioni del personale statale.

[3]L'importo delle pensioni o sussidi ed annessi caroviveri di cui al 1° cumula del presente articolo viene ripartito a cura delle Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni ferroviario e l'altra Amministrazione statale presso la quale il personale ha prestato servizio, in ragione della somma globale degli stipendi di tabella organica percepiti dagli agenti prima e dopo il passaggio all'altra Amministrazione dello Stato, analogamente a quanto e' previsto nell'art. 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per il caso di passaggio di personale dalla Amministrazione dello Stato ad altri Enti o viceversa.

[4]Il pagamento di tali pensioni e' effettuato per ogni pensionato su libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intiero importo della pensione, ma su ruoli distinti da emettersi dal Ministero interessato per la parte a suo carico e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la parte a carico del proprio Fondo pensioni.

[5]Fino all'attivazione dei due ruoli definitivi viene, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto alla concessione di un acconto sull'intero importo della pensione mediante la emissione di un ruolo provvisorio unico, salvo rimborso al Fondo pensioni dell'Amministrazione ferroviaria delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.

[6]Le pensioni e i sussidi per una sola volta assegnati o da assegnare per cessazioni dal servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, nonche' i relativi caroviveri, sono ripartiti tra il Tesoro ed il Fondo; pensioni delle ferrovie dello Stato a norma del secondo comma del presente articolo e il pagamento delle due quote e' effettuato mediante emissione di distinti ruoli da parte del Ministero interessato e dell'Amministrazione ferroviaria.

[7]Le somme anticipate dal Fondo pensioni ferroviario per conto di altre Amministrazioni statali sono addebitate a queste ultime insieme con gl'interessi relativi.

Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 23 marzo 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;952~art7 · fonte del testo

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