Art. 6
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[1]Le disposizioni di cui al precedente articolo si estendono anche alle pensioni e agli assegni graziali definitivamente liquidati o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato Regime autro-ungarico. 1
[2]Le percentuali di ripartizione dell'onere delle pensioni e degli assegni graziali di cui al precedente comma sono fissati nella misura del 95,80 per cento a carico del Tesoro, e del 4,20 per cento a carico delle Ferrovie dello Stato e cio' sia per i pagamenti di pensioni effettuati fino al 30 giugno l938-XVI, sia per quelli che avranno luogo successivamente.
[3]Fra l'Amministrazione ferroviaria e il Tesoro dello Stato sara' provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base al precedente comma a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti gia' effettuati fino alla stessa data, a titolo di anticipo, dal Tesoro all'Amministrazione ferroviaria.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 maggio 1941, n. 507
1La L. 15 maggio 1941, n. 507 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine utile per ricorrere alla Corte dei conti fissato dai primi comma degli articoli 5 e 6 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952, per i pensionati ferroviari che si sono gia' trasferiti o si trasferiranno in Germania, in seguito ad opzione per la cittadinanza germanica, e' prorogato fino al 31 maggio 1941-XIX".
Testo in vigore dal 4 luglio 1941 al 22 dicembre 2008
