Art. 6
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[1]Le disposizioni di cui al precedente articolo si estendono anche alle pensioni e agli assegni graziali definitivamente liquidati o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato Regime autro-ungarico.
[2]Le percentuali di ripartizione dell'onere delle pensioni e degli assegni graziali di cui al precedente comma sono fissati nella misura del 95,80 per cento a carico del Tesoro, e del 4,20 per cento a carico delle Ferrovie dello Stato e cio' sia per i pagamenti di pensioni effettuati fino al 30 giugno l938-XVI, sia per quelli che avranno luogo successivamente.
[3]Fra l'Amministrazione ferroviaria e il Tesoro dello Stato sara' provveduto al conguaglio tra le somme dovute in base al precedente comma a tutto il 30 giugno 1939-XVII e i versamenti gia' effettuati fino alla stessa data, a titolo di anticipo, dal Tesoro all'Amministrazione ferroviaria.
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 4 luglio 1941
