Art. 5
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[1]Le pensioni e i sussidi di cui all'art. 1 gia' liquidati in via provvisoria dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono senz'altro resi definitivi. Gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 1
[2]I provvedimenti di liquidazione di pensioni e sussidi emanati posteriormente a tale data sono senz'altro definitivi salvo ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 maggio 1941, n. 507
1La L. 15 maggio 1941, n. 507 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine utile per ricorrere alla Corte dei conti fissato dai primi comma degli articoli 5 e 6 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952, per i pensionati ferroviari che si sono gia' trasferiti o si trasferiranno in Germania, in seguito ad opzione per la cittadinanza germanica, e' prorogato fino al 31 maggio 1941-XIX".
Testo in vigore dal 4 luglio 1941 al 22 dicembre 2008
