Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1940 al 4 luglio 1941. Leggi il testo vigente →
[1]Le pensioni e i sussidi di cui all'art. 1 gia' liquidati in via provvisoria dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono senz'altro resi definitivi. Gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
[2]I provvedimenti di liquidazione di pensioni e sussidi emanati posteriormente a tale data sono senz'altro definitivi salvo ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti stessi.
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 4 luglio 1941
