Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]((Le pensioni miste dirette liquidate o da liquidare con le norme del testo unico sulle pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, non sono soggette alla ritenuta a favore del Tesoro)). 2
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Host Venturi - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 febbraio 1949, n. 48
2La L. 14 febbraio 1949, n. 48 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 23 marzo 1949 al 22 dicembre 2008
