Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((Le pensioni miste dirette liquidate o da liquidare con le norme del testo unico sulle pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, non sono soggette alla ritenuta a favore del Tesoro)). 2

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Host Venturi - Di Revel

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 febbraio 1949, n. 48

2

La L. 14 febbraio 1949, n. 48 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 23 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 marzo 1949

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1940 al 23 marzo 1949. 25 parole tolte, 32 parole aggiunte.

tolto: A deroga di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 48aggiunto: Le pensioni miste dirette liquidate o da liquidare con le norme del testo unico tolto: 21 febbraio 1895 aggiunto: sulle pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. tolto: 70, le pensioni di cui alla presente legge aggiunto: 229, e successive modificazioni, non sono soggette alla ritenuta tolto: 2 per cento a beneficio aggiunto: a favore del Tesoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 febbraio 1949, n. 48

    La L. 14 febbraio 1949, n. 48 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-07-06;952~art11 · fonte del testo

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