Art. 11
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[1]A deroga di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 48 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, le pensioni di cui alla presente legge non sono soggette alla ritenuta 2 per cento a beneficio del Tesoro.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Host Venturi - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 30 luglio 1940 al 23 marzo 1949
