Art. 7
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Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune e suoi concessionari entro i termini stabiliti nel decreto di approvazione dei singoli piani particolareggiati di esecuzione e in ogni caso non oltre il termine stabilito per l'attuazione del piano di risanamento, ai sensi dell'art. 4 della presente legge, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati.
Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
