Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. 330 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:
tolto: a) il prefetto della provincia di Livorno, in seguito a richiesta del Comune, dispone perche', in contraddittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 della presente legge, sentito, ove occorra un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Livorno, determina la somma che dovra' depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennita' di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa.
tolto: Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
tolto: b) nel decreto di determinazione delle indennita' il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennita' di cui sopra;
tolto: c) effettuato il deposito, l'espropriante dovra' richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;
tolto: d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dello espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;
tolto: e) nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gli interessati possono proporre davanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennita' come sopra determinate;
tolto: f) trascorsi i trenta giorni dalla notificazione di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
tolto: g) le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dall'art. 4 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1141~art6 · fonte del testo
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