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[1]Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

  • a)il prefetto della provincia di Livorno, in seguito a richiesta del Comune, dispone perche', in contraddittorio col Comune stesso e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 della presente legge, sentito, ove occorra un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Livorno, determina la somma che dovra' depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennita' di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa.

[2]Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

  • b)nel decreto di determinazione delle indennita' il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennita' di cui sopra;
  • c)effettuato il deposito, l'espropriante dovra' richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;
  • d)tale decreto del prefetto deve essere, a cura dello espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;
  • e)nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gli interessati possono proporre davanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennita' come sopra determinate;
  • f)trascorsi i trenta giorni dalla notificazione di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
  • g)le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dall'art. 4 della presente legge.

Testo in vigore dal 8 luglio 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1141~art6 · fonte del testo

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