Art. 6
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Le disposizioni dell'art. 2, terzo comma, dell'art. 3 e dell'art. 5, terzo comma, del regolamento 27 novembre 1924-III, n. 2367, si estendono in favore degli attuali insegnanti in Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica che, in qualita' di professori di ruolo, vinsero concorsi speciali banditi dopo la legge 8 aprile 1906, n. 141, e rifiutarono la destinazione o non ne ebbero l'offerta.
Testo in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008
