Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008. 211 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei concorsi speciali, la Commissione giudicatrice compila la graduatoria dei vincitori, comprendendovi, per ordine di merito determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e per gli esami tenuto conto dei titoli di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato la media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito la media di almeno otto decimi della votazione complessiva.
tolto: Alla graduatoria dei vincitori segue, ai fini previsti dall'art. 1 del R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045, e successive modificazioni, la graduatoria suppletiva nella quale sono inclusi, in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori, e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito la media di almeno otto decimi della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione giudicatrice fara' luogo ad una sola designazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1120~art3 · fonte del testo
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