Art. 4
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Per quanto, nei riguardi dei concorsi speciali, non e' stabilito dalla presente legge, valgono, sempre che ad essa non contrastino, le disposizioni generali di cui ai regolamenti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, 27 gennaio 1933-XI, n. 153, e 6 luglio 1934-XII, n. 1185, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008
