Art. 3
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[1]Nei concorsi speciali, la Commissione giudicatrice compila la graduatoria dei vincitori, comprendendovi, per ordine di merito determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e per gli esami tenuto conto dei titoli di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato la media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito la media di almeno otto decimi della votazione complessiva.
[2]Alla graduatoria dei vincitori segue, ai fini previsti dall'art. 1 del R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045, e successive modificazioni, la graduatoria suppletiva nella quale sono inclusi, in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori, e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito la media di almeno otto decimi della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione giudicatrice fara' luogo ad una sola designazione.
Testo in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008
