Art. 1
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[1]I concorsi a cattedre di ruolo negli istituti d'istruzione media sono generali e speciali: essi hanno luogo tutti per titoli ed esami.
[2]Con i concorsi speciali si accede alle cattedre negli Istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale delle seguenti sedi: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino, Venezia.
[3]Negli Istituti di istruzione media tecnica i concorsi speciali per le sedi di cui sopra hanno luogo:
- a)per tutte le cattedre di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale, dei corsi inferiori degli istituti tecnici, degli istituti tecnici inferiori isolati, delle scuole tecniche commerciali, delle scuole professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per le donne, degli istituti tecnici commerciali per geometri;
- b)per le sole cattedre di ruolo nelle scuole tecniche industriali e degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici indicati nel prospetto allegato alla presente legge. Non hanno luogo concorsi speciali per le cattedre di ruolo delle scuole tecniche agrarie e dei corsi annuali e biennali di avviamento professionale.
Testo in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008
