Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 74-bis - (Tirocinio pratico). - Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto e' svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita', sentita la regione. Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneita' nella disciplina. La durata del tirocinio e' ridotta in ragione della meta' del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi. Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista. I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno. I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 59/1987

    Questione infondata
    20 febbraio 1987

    Come gia` chiarito con precedente sentenza, il tirocinio pratico, di cui alla L.n. 148 del 1975, consistendo in "attivita` esclusivamente rivolte a far conseguire ai sanitari un incisivo addestramebnto nei servizi ospedalieri", non integra un rapporto di lavoro, subordinato o anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale e` esercitato, onde non risulta assistito dall'invocato parametro di cui all'art. 36 Cost. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 74 bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 - sub art. 10 L. 18 aprile 1975 n. 148 - nella parte in cui esclude qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche privato e speciale, tra enti ospedalieri e medici ammessi a frequentare il tirocinio pratico). - S.n. 210/1985

    Art. 10 Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128 · Art. 36 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari