Corte costituzionale

Ordinanza n. 59/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.74-bis,

penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969 n.130 (sub art.10 legge 18

aprile 1975 n.148) (Stato giuridico dei dipendenti degli enti

ospedalieri) promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 dal

Pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Cuminetti Silvio ed altri e Ente Ospedaliero Ospedali Riuniti di

Parma ed altri, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 dell'anno

1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1979 il Pretore di

Parma in funzione di giudice del lavoro ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art.74-bis, penultimo comma, d.P.R.

27 marzo 1969 n.130 (sub articolo 10 l. 18 aprile 1975 n.148), in

quanto esclude qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, anche

privato e speciale, tra enti ospedalieri e medici ammessi a

frequentare il "tirocinio pratico", per contrasto con l'art. 36

Cost.;

che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo di qualificare

correttamente il tirocinio ospedaliero come periodo di

perfezionamento degli studi ha concluso per l'inapplicabilità dei

principi di cui all'art. 36 Cost. e, quindi, per l'infondatezza della

questione;

Considerato che con la sentenza n. 210 del 1985 questa Corte ha

già chiarito che il tirocinio pratico di cui alla legge 18 aprile

1975 n.148, non integrando "un rapporto di lavoro, subordinato o

anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale è esercitato"

(consistendo in attività "esclusivamente rivolte a far conseguire ai

sanitari un incisivo addestramento nei servizi ospedalieri"), non

risulta assistito dall'invocato parametro di cui all'art. 36 Cost.;

che pertanto quanto già deciso con la citata sentenza n. 210

del 1985 ha privato l'odierna questione dei suoi termini essenziali;

che non sono state prospettate ragioni tali da indurre la Corte

a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art.74-bis, penultimo comma, d.P.R. 27 marzo 1969

n. 130 (articolo introdotto dall'art. 10 l. 18 aprile 1975 n. 148)

sollevata dal Pretore di Parma in riferimento all'art. 36 Cost. con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:59 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari