Dopo il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente comma: "Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario e' ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art1 · fonte del testo

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