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La produzione dei lieviti selezionati, destinati alla panificazione di farine provenienti da cereali maltati, e di estratto di malto, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanita', presso il quale deve essere depositata la formula di composizione del prodotto. Gli stabilimenti nei quali si producono lieviti selezionati sono soggetti alla vigilanza da parte dell'autorita' sanitaria e delle altre autorita' competenti, sia centrali che periferiche, nelle forme che saranno prescritte nel regolamento di esecuzione della presente legge. Sulle confezioni dei lieviti selezionati posti in commercio devono essere riportati il nome o la ragione sociale e la sede legale della ditta, la sede dello stabilimento di produzione, le caratteristiche del prodotto e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanita'.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 16 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art38 · fonte del testo

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