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E' denominato 'pane' il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico). Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale, purche' in imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane completata dalla menzione 'parzialmente cotto' o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e le relative modalita' di cottura.

Testo in vigore dal 3 marzo 1992 al 19 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1992

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1967 al 3 marzo 1992. 1 parola tolta, 63 parole aggiunte.

E' denominato tolto: "pane" aggiunto: 'pane' il prodotto ottenuto dalla cottura aggiunto: totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico)aggiunto: . Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale, purche' in imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane completata dalla menzione 'parzialmente cotto' o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e le relative modalita' di cottura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580~art14 · fonte del testo

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