Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 12, lettere a), b), c), d) e g), 76, comma 5, e 78, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative da parte dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia gia' stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarita', sono ridotte:

  • a)a un quinto della sanzione prevista in misura fissa e a un quinto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, nei casi in cui essa e' compresa fra un minimo e un massimo;
  • b)a un sesto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • c)a un ottavo del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, di quella prevista dall'articolo 76, comma 3, se la dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola sono state presentate con ritardo non superiore a trenta giorni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione e comunicato entro tre giorni lavorativi, mediante PEC, ovvero mediante altri sistemi legalmente riconosciuti, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo in cui e' avvenuta l'irregolarita'.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art85 · fonte del testo

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