Art. 34 — Cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle DO e delle IG

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero richiede la cancellazione della protezione dell'Unione europea quando le DO e le IG non siano state rivendicate o certificate consecutivamente per tre campagne vitivinicole. Nei casi previsti dal comma 1, e' consentito presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e in conformita' alle disposizioni procedurali stabilite dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art34 · fonte del testo

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