Art. 43 — Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli a DOP e IGP

Per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, allegato VII, parte II, numeri da 1 a 11 e numeri 13, 15 e 16, in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nel decreto del Ministro da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, da altre norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia e dalla presente legge, nessuna bevanda diversa dalle seguenti puo' essere posta in vendita utilizzando nella sua etichettatura, presentazione e pubblicita', termini o raffigurazioni che comunque richiamino la vite, l'uva, il mosto o il vino:

  • a)lo sciroppo e il succo di uve;
  • b)le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal regolamento (CE) n. 110/2008 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati;
  • c)il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto comprese nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui i termini che richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino siano riportati nell'elenco degli ingredienti, purche' tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalita' e intensita' colorimetrica, nonche' su sfondo uniforme.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art43 · fonte del testo

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