Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1979 al 1 gennaio 2012. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
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Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1939 al 4 febbraio 1979. 91 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non puo' essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo dello Ispettorato corporativo, per coloro che intendono esercitare la predetta attivita' nella circoscrizione di un solo Circolo, e del Ministero delle corporazioni negli altri casi.
tolto: Avverso il provvedimento dell'Ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1815~art4 · fonte del testo
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