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[1]La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non puo' essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo dello Ispettorato corporativo, per coloro che intendono esercitare la predetta attivita' nella circoscrizione di un solo Circolo, e del Ministero delle corporazioni negli altri casi.
[2]Avverso il provvedimento dell'Ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, che decide in via definitiva.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1939 al 4 febbraio 1979
