Art. 37 — Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941. Leggi il testo vigente →

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, pone ostacolo al corso dei lavori, ovvero artificiosamente commette errore nelle lavorazioni o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il danno sia grave, la reclusione non e' inferiore ai sette anni.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art37 · fonte del testo

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