Art. 30 — Assoggettamento alla giurisdizione penale militare

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Tutte le persone, di qualunque sesso e di qualunque eta', appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati mobilitati sono soggette alla giurisdizione dei tribunali militari. Sono sostituite, per quelle tra le dette persone che abbiano obblighi di servizio militare, alle pene comuni le pene militari secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare. Alle persone di eta' inferiore ai 18 anni competono le diminuzioni di pena ed i benefici previsti dal Codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art30 · fonte del testo

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