Art. 16 — Omessa notificazione di notizie utili alla difesa o alla organizzazione civile - Sanzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →

Chiunque, appartenendo ad un ente mobilitato ed avendone l'obbligo, ometta di notificare, a chi di ragione, dati o elementi relativi a persone o cose la cui mancanza possa recare un qualsiasi pregiudizio alla difesa o alla organizzazione civile del Paese, e' punito con l'arresto fino ad un anno, o con l'ammenda sino a lire 5000, salvo che la omissione costituisca altro piu' grave reato previsto dalla presente o da altre leggi.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari