Art. 34 — Sanzioni per omessa presentazione

Il giudice popolare che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, puo' essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una somma da, lire cinquemila a, trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato. Il decreto puo' essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilita' di presentarsi.

Testo vigente dal 7 maggio 1951

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art34 · fonte del testo

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