Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 settembre 1985 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:

  • a)esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;
  • b)servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;
  • c)soccorsi tecnici comprendenti:
  • 1)soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;
  • 2)impiego di autogru e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;
  • 3)servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonche' altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potra' prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione. Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilita' di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni, previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1985, n. 425

2

La L. 8 agosto 1985, n. 425 ha disposto (con l'art. 1) che con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge "viene modificato l'articolo 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6"."

Testo in vigore dal 5 settembre 1985 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 settembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1965 al 5 settembre 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1985, n. 425

    La L. 8 agosto 1985, n. 425 ha disposto (con l'art. 1) che con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge "viene modificato l'articolo 3, ultimo comma, della citata legge con la soppressione delle parole: "previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;966~art3 · fonte del testo

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