Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 5 settembre 1985 al 20 aprile 2006. 201 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:
tolto: a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;
tolto: b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;
tolto: c) soccorsi tecnici comprendenti:
tolto: 1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;
tolto: 2) impiego di autogru e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;
tolto: 3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonche' altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potra' prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione. Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilita' di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni, previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-26;966~art3 · fonte del testo
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