Art. 20 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

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Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 1 e 4 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Testo vigente dal 1 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. 166 parole tolte.

tolto: 1. L'offerta pubblica deve avere una durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni non festivi, salvo il disposto dell'articolo 25 in caso di offerte concorrenti. La durata e il termine dell'offerta devono essere concordati con la CONSOB, in relazione al calendario di borsa. Se i titoli depositati al termine della scadenza dell'offerta non raggiungono il quantitativo richiesto, l'offerta e' priva di efficacia. L'offerente puo' tuttavia riservarsi, al momento della pubblicazione dell'offerta, un termine non superiore a cinque giorni, decorrente dalla pubblicazione dei risultati dell'offerta, per dichiarare se intende acquistare ugualmente titoli depositati alle condizioni dell'offerta. Allorquando le accettazioni ricevute a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto o di scambio si riferiscono ad un numero o ad una percentuale di titoli superiori a quelli indicati nel documento di offerta e allorquando l'offerente non e' disposto ad acquistare tutti i titoli per i quali e' stata accettata l'offerta, egli e' tenuto ad acquistare da ciascun destinatario che ha accettato l'offerta la stessa proporzione di titoli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 1 e 4 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art20 · fonte del testo

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