Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. L'offerta, salvo quanto previsto nell'articolo 10, deve riguardare un quantitativo di titoli idoneo a consentire l'acquisizione di una partecipazione minima del 10 per cento del capitale sociale o del prestito obbligazionario della societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta qualunque sia il numero di titoli dei quali l'offerente abbia gia' la proprieta', il possesso, l'usufrutto o il pegno. 2. E' nulla l'offerta pubblica rivolta all'acquisto di una percentuale di titoli inferiore a quelle indicate nel comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-18;149~art18 · fonte del testo
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