L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' abilitato a destinare i restanti 2.500 milioni del citato contributo straordinario per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione straordinaria sulle spese avute nel 1976 per la diffusione. L'integrazione spettante a ciascuna impresa editoriale e' determinata in proporzione all'ammontare di dette spese per giornali quotidiani da essa editi, ricavato dai bilanci depositati ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-27;809~art3 · fonte del testo

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