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Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani, che interessino piu' del dieci per cento del capitale sociale o della proprieta'. La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore al dieci per cento. Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di societa' titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma. Le disposizioni del presente articolo si estendono altresi' al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' delle societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani. L'avente causa o, se si tratta di societa', il legale rappresentante, nonche' i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni. ((Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1 e' nullo)).

Testo in vigore dal 4 maggio 1983 al 13 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 maggio 1983

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1981 al 4 maggio 1983. 24 parole aggiunte.

… fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni. aggiunto: Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1 e' nullo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art2 · fonte del testo

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