Art. 17 — Prezzo dei giornali quotidiani

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1981 al 10 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani. Le imprese editrici di giornali quotidiani, che non si uniformano alle determinazioni di cui al precedente comma, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22, salvo che adottino un prezzo diverso per una sola testata e per non piu' di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento rispetto a quello stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi o un prezzo inferiore di non oltre il 50 per cento per testate che contengano in media non piu' di dodici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59. Allo scadere del quinquennio previsto dall'articolo 22, il prezzo del giornale quotidiano e' libero.

Testo in vigore dal 6 agosto 1981 al 10 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari