Art. 17 — Prezzo dei giornali quotidiani

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani. ((Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1 gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino ai 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non piu' di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non piu' di sedici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59. A partire dal 1 gennaio 1988 il prezzo del giornale e' libero)).

Testo vigente dal 10 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1981 al 10 marzo 1987. 34 parole tolte, 74 parole aggiunte.

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani. Le imprese editrici di giornali quotidianitolto: , che non si uniformano alle determinazioni aggiunto: che a partire dal 1 gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente tolto: comma, aggiunto: primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino ai 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 aggiunto: e successive modifiche, salvo che aggiunto: abbiano adottato o adottino un prezzo tolto: diverso per una sola testata e aggiunto: non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non piu' di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento tolto: rispetto a quello stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi oaggiunto: , ovvero un prezzo inferiore di non oltre il tolto: 50 aggiunto: cinquanta per cento per testate che tolto: contengano aggiunto: contengono in media non piu' di tolto: dodici aggiunto: sedici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59. tolto: Allo scadere del quinquennio previsto dall'articolo 22, aggiunto: A partire dal 1 gennaio 1988 il prezzo del giornale tolto: quotidiano e' libero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art17 · fonte del testo

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