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Nell'etichetta di composizione e' vietato l'uso di una denominazione riportata dalla tabella A di cui al precedente articolo 2 per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce. E' vietato l'uso di dette denominazioni per designare qualsiasi altra fibra sia a titolo principale, sia in forma di radicale, di aggettivo e simili, indipendentemente dalla lingua impiegata. E' vietato l'uso della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 9 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art4 · fonte del testo

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