Articolo abrogato dal d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190.
Abrogato dal 4 gennaio 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 novembre 2017, n. 190.
Abrogato dal 4 gennaio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1974 al 4 gennaio 2018. 285 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la presente legge prescrive, e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a 3 milioni. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto e' punito, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore. Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore. Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 e' punito con la multa fino a lire 5 milioni. L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo e' pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre citta' diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori nonche' su di un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei dettaglianti. E' fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del fornitore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 190
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art25 · fonte del testo
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