Art. 4 — Modalità per la costituzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli amministratori delle societa' di cui ai precedenti articoli debbono fare denuncia dell'avvenuta costituzione, entro quindici giorni dalla medesima, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite l'Ufficio del lavoro della provincia dove e' stabilita la sedi sociale. Eguale obbligo hanno i notai che hanno rogato l'atto costitutivo. Questo e lo statuto non possono essere depositati presso la cancelleria del competente tribunale, ai fini della omologazione, se non unitamente alla copia autentica dell'autorizzazione, che il Ministero suddetto concede ai sensi del successivo art. 6. All'ufficio del lavoro deve essere anche comunicato, a cura degli amministratori, l'elenco nominativo dei soci con la qualifica professionale di ciascuno, come pure ogni successiva variazione della compagine sociale.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-12-04;1244~art4 · fonte del testo

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