Art. 6 — Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2

All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti: "1- quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguagliodelle somme gia' ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi gia' ricevuti. La restituzione delle somme e' effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non puo' essere inferiore al 10 per cento delle somme gia' ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute. 1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o piu' movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1 -quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".

Testo vigente dal 4 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-06-03;157~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari